Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto in particolar modo Banca Etruria, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Marche, CariChieti e Cariferrara, nonché i loro rispettivi investitori, hanno posto all’attenzione del legislatore la necessità di costituire un apposito organismo in grado di rispondere celermente e con costi accessibili alle loro urgenti necessità.
Sorgeva l’impellente esigenza, infatti, di istituire un collegio di esperti della materia finanziaria che potesse garantire un adeguato tasso di preparazione tecnica da parte degli arbitri giudicanti, chiamati talvolta a pronunciarsi su controversie di importanza vitale per gli investitori (si pensi soltanto a coloro che avevano investito i risparmi di una vita intera in obbligazioni subordinate, senza avere adeguata consapevolezza dell’elevato rischio dell’investimento).
Ebbene, a tal proposito, con la Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, è stata introdotta la figura dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie (c.d. “ACF”) che è ora operativo dal 9 gennaio 2017.
L’istituzione di questo nuovo organismo rappresenta una tappa del percorso intrapreso dal legislatore italiano, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE del 21 maggio 2013 (“Direttiva sull’ADR per i consumatori”), con l’intento di attribuire un ruolo centrale alle Autorità amministrative indipendenti nell’approntamento di strumenti di composizione delle controversie (Alternative Dispute Resolution) in ordine ai settori del mercato di relativa competenza ed in alternativa al ricorso al giudice civile.
Ad onor del vero, va detto che esisteva già un organismo nel settore delle controversie finanziarie avente le medesime funzioni – vale a dire la Camera di conciliazione e arbitrato – ma esso non imponeva la partecipazione obbligatoria degli intermediari i quali, nella pratica, non si presentavano mai in sede di arbitrato e vanificavano così ogni utilità dell’istituto.
Facendo tesoro delle esperienze pregresse, la normativa ACF prevede adesso che le banche e gli intermediari finanziari debbano obbligatoriamente aderire al nuovo Arbitro delle Controversie Finanziarie e, pertanto, sarà oggi possibile presentare un ricorso avverso qualunque intermediario anche a prescindere dalla volontà di aderire o meno al nuovo organismo da parte di quest’ultimo.
Tale procedimento, inoltre, non richiede l’obbligatoria assistenza di un legale, potendo l’investitore scegliere di redigere e di presentare il ricorso anche da solo (sebbene, va detto, l’ausilio di un professionista in un settore altamente tecnico come quello finanziario parrebbe quantomeno auspicabile).
Per quanto concerne i termini per adottare la decisione, essi sono molto contenuti (di norma sei mesi dalla presentazione del ricorso) e potranno essere sospesi soltanto su richiesta congiunta delle parti oppure qualora risulti opportuno alla luce della complessità e della novità della materia da trattare.
In definitiva, l’ACF è un nuovo strumento semplice, veloce, gratuito ed efficace che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi e che in ogni caso non preclude all’investitore, non soddisfatto della medesima decisione arbitrale, di adire in un secondo momento l’Autorità Giudiziaria.
Requisiti di ammissione del ricorso all’ACF
A) Chi può fare ricorso all’ACF
Per quanto riguarda nello specifico i requisiti di ammissione del ricorso all’ACF, va osservato che possono rivolgersi a tale istituto solo i risparmiatori “retail”, ovvero quei risparmiatori persone fisiche o anche imprese, società o enti, diversi dagli investitori professionali.
Al riguardo, può definirsi “cliente professionale”, in quanto tale escluso dalla possibilità di attivare la procedura in questione, colui che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti nonché per valutare correttamente i rischi che assume (così, ad esempio, sono clienti professionali le banche, le compagnie di assicurazioni, i governi nazionali, le imprese di grandi dimensioni ecc..).
B) Limiti di competenza dell’ACF
In materia di limiti di competenza, l’ACF può pronunciarsi soltanto nelle controversie relative a richieste di risarcimento dei danni non superiori ad € 500.000,00.
Al di là dell’entità della richiesta risarcitoria, inoltre, l’ACF è competente solo nelle controversie fra investitori e intermediari riguardanti l’asserita violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, nei confronti degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Restano esclusi dall’ambito della sua sfera applicativa, invece, i danni che non sono conseguenza immediata e diretta della eventuale violazione dell’intermediario (quali ad esempio i danni fisici e morali) che tuttavia potranno essere ristorati successivamente in sede giudiziaria.
C) Necessità di inoltrare un reclamo all’intermediario prima di adire l’ACF
Un altro requisito di ammissibilità sta nel fatto che il cliente-investitore, il quale intenda adire l’ACF, dovrà preventivamente inoltrare un formale reclamo all’intermediario avente ad oggetto i medesimi fatti che in seguito saranno alla base del ricorso all’Arbitro delle Controversie Finanziarie.
In particolare, si potrà adire l’ACF dopo la risposta al reclamo da parte dell’intermediario oppure dopo che siano trascorsi 60 giorni senza aver mai ricevuto alcun riscontro.
Dopodiché, si potrà presentare ricorso all’ACF ma tale procedura di arbitrato dovrà essere avviata entro dodici mesi dalla risposta dell’intermediario (o dal sessantesimo giorno senza che l’intermediario abbia riscontrato il reclamo) in quanto, in caso contrario, occorrerà inoltrare un nuovo reclamo prima di avviare il procedimento arbitrale.
D) Assenza di altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie pendenti
Instaurare un procedimento dinanzi all’ACF presuppone che non siano pendenti altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (come la mediazione) altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile.
Composizione del collegio
Relativamente alla composizione del Collegio dell’ACF, esso è composto da 4 membri più il Presidente.
Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob, gli altri due membri invece (seppur nominati dalla medesima Consob), sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l’altro dalle associazioni degli intermediari.
Tutti i componenti devono possedere stringenti requisiti di professionalità e di onorabilità (vedi art. n. 6 del regolamento n. 19602 del 4 maggio 2016 – regolamento sull’ACF) e comportarsi con la dovuta imparzialità.
Efficacia delle decisioni
Se l’intermediario non esegue spontaneamente la decisione, ne è data notizia sul sito dell’ACF, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario stesso, con conseguente danno reputazionale per l’intermediario stesso.
Quindi, se gli intermediari non eseguono le decisioni dell’ACF, gli altri investitori ne saranno informati e potranno trarne le conseguenze. Ovviamente, se l’intermediario non esegue la decisione, l’investitore potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria e vantare una carta in più, non di poco conto: la decisione a sé favorevole dell’ACF.
Infine, se l’ACF non accoglie la domanda dell’investitore, in tutto o in parte, questi potrà sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
A beneficio di chiunque sia interessato all’argomento, si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei sopra illustrati requisiti di ammissibilità del ricorso all’ACF: